Art. 3
3 / 4In vigore dal 2 mar 1982
Gli articoli 652, 653, 654, 655, 656, 657 e 658, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive (prima scuola), sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in malattie infettive (due scuole)
Art. 652. - Sono istituite due scuole di specializzazione in malattie infettive; la prima scuola ha sede presso l'istituto di III clinica medica generale e terapia medica, la seconda scuola presso l'istituto di malattie infettive.
Le scuole conferiscono il "diploma di specialista in malattie infettive".
La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 653. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 654. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 655. - Il numero degli allievi da ammettere a ciascuna scuola è stabilito in:
ottanta specializzandi (venti per anno di corso) per la prima scuola;
ottanta specializzandi (venti per anno di corso) per la seconda scuola.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 656. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) batteriologia e micologia;
3) virologia;
4) parassitologia;
5) immunologia generale.
2° Anno:
6) tecniche batteriologiche e micologia applicate alle malattie infettive;
7) tecniche virologiche applicate alle malattie infettive;
8) tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;
9) tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;
10) anatomia patologica;
11) genetica.
3° Anno:
12) clinica delle malattie infettive I;
13) diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;
14) radiologia;
15) medicina preventiva delle malattie infettive.
4° Anno:
16) clinica delle malattie infettive II;
17) malattie tropicali;
18) legislazione sanitaria delle malattie infettive;
19) farmacologia e terapia delle malattie infettive.
Art. 657. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Art. 658. - Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno; al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di "specialista in malattie infettive", gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente la specialità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;910#art-3