Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 feb 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico All'art. 176, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunta la seguente: scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria. Dopo l'art. 417, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria. Scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria Art. 418. - La scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria ha sede presso l'istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio e conferisce il diploma di fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria. Art. 419. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 420. - La durata della scuola è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 421. - Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso. L'ammissione alla scuola si effettua mediante concorso per titoli ed esami. Art. 422. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia funzionale dell'apparato respiratorio; fisiomeccanica della respirazione; le funzioni respiratorie ai vari livelli; le funzioni del circolo polmonare; attività non respiratorie del polmone; metodologia di indagine della funzionalità respiratoria; i farmaci del respiro. 2° Anno: inquadramento generale e diagnostico di patologia broncopleuropolmonare; le alterazioni funzionali respiratorie in patologia broncopleuropolmonare; l'insufficienza respiratoria nei suoi aspetti eziopatogenetici, clinici e terapeutici; fisiopatologia cardio-circolatoria nei broncopneumopatici; le alterazioni funzionali respiratorie nei vasculopatici e nei cardiopatici. 3° Anno: terapia medica generale delle sindromi da disfunzione respiratoria; terapia strumentale dell'insufficienza respiratoria; metodologia di rieducazione funzionale respiratoria; la rieducazione respiratoria nelle broncopneumopatie invalidanti; terapia cardiologica e del circolo nei broncopneumopatici cronici; terapia di urgenza nelle sindromi disfunzionali respiratorie; prevenzione e cura dell'invalidità respiratoria. Art. 423. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 424. - I corsi di insegnamento sono integrati da esercitazioni pratiche e nei laboratori di ricerca, da conferenze e da seminari. Art. 425. - Al termine del corso di studi gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente in una dissertazione scritta su di un argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1982 Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 28
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