Art. 4
4 / 4In vigore dal 16 feb 1982
L'art. 52 dello statuto dell'Università di Ancona di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, n. 944, relativo alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, è modificato nel modo seguente:
Art. 52. - Il numero massimo degli allievi è di ventiquattro per l'intero corso di studi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1982
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 94
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;881#art-4