Art. 2
2 / 4In vigore dal 16 feb 1982
L'art. 33 dello statuto dell'Università di Ancona di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, n. 944, relativo alla scuola di specializzazione di igiene e medicina preventiva, è modificato nel modo seguente:
Art. 33. - Il numero massimo degli allievi è di venticinque per anno di corso e complessivamente di cento per l'intero corso di studi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;881#art-2