Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 16 feb 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 115, secondo comma, concernente gli insegnamenti aggiunti a quelli del biennio propedeutico della facoltà di ingegneria, per il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica l'insegnamento di "materiali per l'elettrotecnica" muta la denominazione in quella di "materiali speciali per l'elettrotecnica e l'elettronica". Nell'art. 121, concernente l'elenco degli insegnamenti a scelta dello studente, per la facoltà di ingegneria, gli insegnamenti complementari di: complementi di idraulica (semestrale); elementi di calcolatori e tecniche operative; progetto di infrastrutture stradali (semestrale), mutano la denominazione rispettivamente in quella di: complementi di costruzioni idrauliche (semestrale); calcolatori elettronici; tecnica ed economia delle infrastrutture stradali II (semestrale). Nell'art. 125, concernente l'elenco degli istituti della facoltà di ingegneria, l'istituto di scienze delle costruzioni e l'istituto di costruzioni stradali e ferroviarie, mutano la denominazione rispettivamente in quella di "istituto di scienza e tecnica, delle costruzioni" e "istituto di strade, ferrovie ed aeroporti". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1982 Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 101
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