Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 14 feb 1982
Il primo comma dell'art. 125, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia è sostituito dal seguente: "La scuola ha la durata di quattro anni; il numero degli iscritti è limitato a sei per ogni anno di corso".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;879#art-9