Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 14 feb 1982
Il quinto comma dell'art. 121, relativo alla scuola di specializzazione in cardiologia, è sostituito dal seguente: "Il numero massimo degli allievi è di dodici per anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;879#art-7