Art. 5
5 / 10In vigore dal 14 feb 1982
Il primo comma dell'art. 116, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, è sostituito dal seguente:
"La scuola ha la durata di tre anni; il numero degli studenti che possono essere iscritti è limitato a venti per ogni anno di corso".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;879#art-5