Art. 3
3 / 10In vigore dal 14 feb 1982
Il primo comma dell'art. 114, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, è sostituito dal seguente:
"La scuola ha la durata di cinque anni; il numero degli iscritti è limitato a nove per ogni anno di corso".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;879#art-3