Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 14 feb 1982
Il primo comma dell'art. 114, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, è sostituito dal seguente: "La scuola ha la durata di cinque anni; il numero degli iscritti è limitato a nove per ogni anno di corso".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;879#art-3