Art. 2
2 / 2In vigore dal 14 feb 1982
L'art. 171, relativo alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in pediatria, è sostituito dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in pediatria
Art. 171. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria.
Art. 172. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 173. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.
Art. 174. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 175. - Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta per l'intero corso di studi.
Art. 176. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 177. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.
2° Anno:
radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odontoiatria;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.
3° Anno:
neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.
4° Anno:
oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.
Art. 178. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 179. - Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1982
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 102
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;878#art-2