Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 17 ago 1982
Nella tabella n. 1 (art. 27) l'intestazione e il numero dei posti presso ciascuna facoltà sono soppressi e sostituiti come segue: Ruolo dei professori universitari - fascia dei professori straordinari e ordinari Facoltà di giurisprudenza.................... 25 Facoltà di scienze politiche................... 14 Facoltà di economia e commercio............... 34 Facoltà di lettere e filosofia................ 28 Facoltà di magistero..................... 23 Facoltà di agraria...................... 17 Facoltà di medicina e chirurgia............... 49 Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali........ 10 Dopo la tabella n. 1 è inserita la seguente nuova tabella n. 2 (art. 27) concernenti l'organico dei professori associati: TABELLA N. 2 (art. 27) Ruolo dei professori universitari - fascia dei professori associati Facoltà di giurisprudenza.................... 10 Facoltà di scienze politiche................... 12 Facoltà di economia e commercio................. 80 Facoltà di lettere e filosofia.................. 40 Facoltà di magistero....................... 70 Facoltà di agraria........................ 45 Facoltà di medicina e chirurgia................. 100 Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali........ 10 La tabella concernente i posti di ruolo degli assistenti (ad esaurimento) per effetto dell'inserimento della nuova tabella n. 2, relativa all'istituzione dell'organico dei professori associati, diventa tabella n. 3 (art. 37). Dopo la tabella n. 3 (art. 37) è aggiunta la seguente tabella n. 4 concernente i posti di ricercatori: TABELLA N. 4 Posti di ricercatori Facoltà di giurisprudenza.................... 20 Facoltà di scienze politiche................... 24 Facoltà di economia e commercio................. 100 Facoltà di lettere e filosofia.................. 80 Facoltà di magistero...................... 100 Facoltà di agraria........................ 50 Facoltà di medicina e chirurgia................. 207 Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali........ 10 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981 PERTINI BODRATO - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1982 Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 319
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;1159#art-2