Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 9 giu 1982
Dopo la tabella A, concernente posti di ruolo dei professori, è inserita la seguente tabella A-bis concernente posti di ruolo dei professori associati: TABELLA A-bis Posti di ruolo dei professori associati Facoltà di lettere e filosofia................ n. 45 Facoltà di economia e commercio................ n. 34 Facoltà di lingue e letterature straniere........... n. 29 Facoltà di giurisprudenza................... n. 30 Facoltà di scienze politiche................. n. 42 Facoltà di medicina e chirurgia................ n. 51 Facoltà di architettura.................... n. 56 Dopo la tabella B, concernente posti di ruolo degli assistenti, è inserita la seguente tabella B-bis, concernente posti di ricercatore: TABELLA B-bis Posti di ricercatore Facoltà di lettere e filosofia................ n. 34 Facoltà di economia e commercio................ n. 43 Facoltà di lingue e letterature straniere........... n. 31 Facoltà di giurisprudenza................... n. 41 Facoltà di scienze politiche................. n. 29 Facoltà di medicina e chirurgia................ n. 68 Facoltà di architettura.................... n. 63 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981 PERTINI BODRATO - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1982 Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 320
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;1146#art-5