Art. 4
4 / 5In vigore dal 9 giu 1982
Nel capo VIII, concernente norme di carattere amministrativo, l'art. 137 è abrogato e sostituito come segue:
Art. 137. - Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle norme legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti superiori statali in quanto applicabili, ivi inclusa la disciplina che si basa sul decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Nel predetto richiamo si intende in particolare compreso anche tutto ciò che è contemplato in materia di integrazioni elettive e di diritto degli organi accademici tanto dal decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni, quanto dalla disciplina che si basa sul decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;1146#art-4