Art. 2
2 / 5In vigore dal 9 giu 1982
Nel capo V, concernente norme relative agli assistenti, l'art. 115 è abrogato e sostituito come segue:
Art. 115. - I posti di assistenti e di lettori del ruolo ad esaurimento sono determinati dalla tabella B annessa al presente statuto.
Per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili agli assistenti e lettori di ruolo dell'Università "G. D'Annunzio" le norme sullo statuto giuridico e sul trattamento economico degli assistenti e dei lettori di ruolo delle università statali.
Al trattamento di quiescenza si provvede in conformità dell'art. 110.
L'art. 116 è abrogato, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;1146#art-2