Art. 1
1 / 5In vigore dal 9 giu 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Università abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Lo statuto della libera Università abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
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Nel capo IV, concernente norme relative al personale insegnante, gli articoli 108, 111 e 112 sono abrogati e sostituiti come segue:
Art. 108. - Gli insegnamenti sono impartiti dai professori secondo quanto prescritto dalla normativa universitaria statale con particolare riferimento a quella in materia di riordino della docenza universitaria basata sulle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 111. - All'insegnamento di tutte le discipline ufficiali si provvede, di regola, con i professori di ruolo ordinari e associati in conformità di quanto stabilito in materia dalla vigente normativa universitaria statale.
In ciascuna facoltà, comunque, non possono essere attivati insegnamenti in numero superiore a quello consentito dalle tabelle A e A-bis annesse al presente statuto. All'insegnamento nei corsi integrativi di quelli ufficiali si provvede con i professori a contratto.
In ciascuna facoltà i corsi integrativi, tenuto conto in ogni caso degli stanziamenti a bilancio, non possono superare il 20% di quelli ufficiali attivati nella facoltà medesima.
Art. 112. - I docenti delle diverse categorie devono ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa universitaria statale vigente, salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;1146#art-1