Art. 1
1 / 1In vigore dal 26 gen 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria concernente il reciproco riconoscimento dei gradi accademici, effettuato a Roma il 29 ottobre 1980, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto convenuto nello scambio di note stesse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 ottobre 1981
PERTINI
SPADOLINI - COLOMBO -
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 16
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-16;812#art-1