Art. 1
1 / 1In vigore dal 9 apr 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, del commercio con l'estero, della sanità;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note, con annessi, tra la Repubblica italiana e la Repubblica cinese, concernente l'importazione in Italia di pollame e conigli congelati, effettuato a Roma il 5 aprile 1978, e al successivo scambio di note, integrativo del precedente, effettuato a Roma nelle date 16 agosto 1978 e 15 maggio 1979.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 ottobre 1981
PERTINI
SPADOLINI - COLOMBO - BARTOLOMEI - MANNINO - CAPRIA - ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 20
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-16;1091#art-1