Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 apr 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, del commercio con l'estero, della sanità; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note, con annessi, tra la Repubblica italiana e la Repubblica cinese, concernente l'importazione in Italia di pollame e conigli congelati, effettuato a Roma il 5 aprile 1978, e al successivo scambio di note, integrativo del precedente, effettuato a Roma nelle date 16 agosto 1978 e 15 maggio 1979. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 ottobre 1981 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - BARTOLOMEI - MANNINO - CAPRIA - ALTISSIMO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1981 Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 20
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