Art. 6
Titolo I

Art. 6

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In vigore dal 1 ott 1981
Il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato rileva in ciascun comune la consistenza numerica e le caratteristiche strutturali fondamentali: a) delle unità giuridico-economiche costituite dalle imprese che esercitano attività nell'industria, nel commercio, nei trasporti e comunicazioni, nel credito e assicurazione e nei servizi, nonché dalle imprese che esercitano attività di trasformazione di prodotti agricoli annesse ad aziende agricole e attività della pesca; b) delle unità locali gestite dalle imprese di cui alla precedente lettera a), anche se temporaneamente inattive alla data del censimento; c) delle unità dipendenti dalla pubblica amministrazione. Per le imprese il censimento rileva l'attività economica esercitata, la forma giuridica, le unità locali da esse gestite, il numero degli addetti, nonché particolari notizie caratterizzanti le imprese artigiane. Per le unità locali, oltre all'attività economica esercitata ed al numero degli addetti, rileva particolari notizie in relazione al settore di attività economica di appartenenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-6