Art. 42
Titolo V

Art. 42

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In vigore dal 1 ott 1981
Contro gli infortuni connessi con la loro attività, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente, gli ispettori provinciali di censimento ed i rilevatori sono coperti da una assicurazione da stipularsi a cura dell'Istituto centrale di statistica ed alle condizioni stabilite dal comitato amministrativo dell'Istituto stesso, il cui massimale individuale non può superare la misura massima dell'equo indennizzo spettante per le infermità dipendenti da causa di servizio ai dipendenti civili dello Stato appartenenti alla VIII qualifica funzionale, per gli ispettori provinciali di censimento, e alla VI qualifica funzionale, per i rilevatori. Per i pubblici dipendenti, quanto percepito per effetto della suddetta assicurazione, viene dedotto dall'indennizzo eventualmente ad essi spettante in base alle norme che regolano i rispettivi rapporti di impiego. La spesa relativa alla stipulazione dell'assicurazione prevista dal primo comma grava sui fondi di cui all' della legge 18 dicembre 1980, n. 864.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-42