Art. 41
Titolo V

Art. 41

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In vigore dal 1 ott 1981
L'Istituto centrale di statistica fornirà i dati di cui all' della legge 18 dicembre 1980, n. 864, alle regioni, alle province autonome ed ai comuni che ne faranno richiesta con riferimento al territorio di propria competenza, una volta ultimate le necessarie operazioni di controllo dei dati di censimento. La fornitura dei dati avverrà mediante nastri magnetici od altri supporti che saranno concordati tra le amministrazioni richiedenti e l'Istituto centrale di statistica e dietro rimborso, salvo che per le province autonome, delle spese sostenute per il loro approntamento e la loro spedizione. Per anticipare i tempi di consegna, e a scopo di esclusivo uso interno, i dati possono essere forniti anche in forma provvisoria prima delle operazioni di controllo e correzione. Rimane inteso che le amministrazioni destinatarie di questi dati provvisori si impegnano a non pubblicarli e comunque non divulgarli all'esterno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-41