Art. 40
Titolo V

Art. 40

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In vigore dal 1 ott 1981
Per le operazioni di registrazione e verifica su nastro magnetico delle notizie contenute nei questionari del censimento della popolazione e delle abitazioni, l'Istituto centrale di statistica può avvalersi delle regioni, delle province e dei comuni che, avendo disponibilità di idonee strutture informatiche, facciano richiesta all'Istituto medesimo per l'affidamento delle anzidette operazioni. L'istituto stabilirà le modalità e i tempi per tali operazioni mediante apposite convenzioni da stipularsi con le Amministrazioni interessate, le quali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all' del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-40