Art. 26
Titolo IV

Art. 26

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In vigore dal 1 ott 1981
Per le convivenze militari dipendenti dal Ministero della difesa i dati vengono rilevati per il tramite del Ministero stesso secondo le particolari disposizioni che saranno concordate con l'istituto centrale di statistica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-26