Art. 22
Titolo IV

Art. 22

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In vigore dal 1 ott 1981
L'ufficio provinciale di censimento, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica e su proposta degli uffici comunali di censimento, determina il numero dei rilevatori occorrenti a ciascun comune in relazione alle unità da censire. I rilevatori sono incaricati di espletare il servizio di raccolta dei dati, ed agiscono in completa autonomia senza vincoli di orario nel quadro delle istruzioni di carattere generale impartite dall'ISTAT e dagli organi periferici di censimento circa le modalità da rispettare per il perseguimento dei fini propri della rilevazione censuaria. I rilevatori, scelti tra le persone di cui all', comma terzo, della legge 18 dicembre 1980, n. 864, ai quali verranno illustrate in apposita sede le direttive di massima entro le quali devono espletare l'incarico loro assegnato, provvedono alla distribuzione, al ritiro ed al controllo dei questionari di censimento e, ove il caso lo richieda; prestano la loro assistenza nella compilazione dei questionari stessi. A norma dell' della legge citata, il sindaco di ciascun comune richiede, con apposita lettera, agli uffici delle amministrazioni pubbliche di poter disporre di personale da esse dipendenti cui affidare l'incarico di rilevatore. Sulla base delle segnalazioni pervenute, il sindaco provvede alla scelta di un congruo numero di persone in possesso dei requisiti che consentano loro di assolvere nel modo migliore il delicato incarico. Qualora non sia possibile reperire tra il personale anzidetto il numero necessario di rilevatori, la commissione comunale di censimento, di cui al precedente , ove sia stata costituita, provvede, sulla base delle domande presentate dagli interessati, alla scelta di un congruo numero di persone in possesso dei necessari requisiti morali, culturali e fisici per assolvere il delicato incarico, con priorità a quelle iscritte nelle liste di collocamento che, all'uopo, dovranno produrre apposita certificazione. Nei comuni ove la commissione suddetta non è stata costituita, a tale scelta provvede, l'ufficio comunale di censimento. A seguito delle istruzioni sulle modalità di rilevazione e in relazione al possesso dei requisiti di cui al precedente comma, il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, d'intesa con l'ispettore provinciale di censimento, redige un elenco delle persone idonee sulla base del quale il sindaco procederà al conferimento dell'incarico ai rilevatori nel numero necessario. Il sindaco, d'intesa col dirigente dell'ufficio comunale di censimento e l'ispettore provinciale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico quei rilevatori che risultassero inadempienti in modo da pregiudicare il buon andamento delle operazioni censuarie. Essi vengono sostituiti, sempre a cura del sindaco, con altre persone scelte con i criteri indicati nel presente articolo. Ai rilevatori viene corrisposto un compenso commisurato al lavoro svolto e comprensivo di qualsiasi rimborso spese, nella misura determinata dal comitato amministrativo dell'Istituto centrale di statistica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-22