Art. 21
Titolo IV

Art. 21

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In vigore dal 1 ott 1981
Il comune, ricevuto il piano topografico debitamente approvato dall'Istituto centrale di statistica, pro de alla ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento, secondo le disposizioni impartite dall'Istituto medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-21