Titolo I
Art. 2
2 / 43In vigore dal 1 ott 1981
Il censimento della popolazione rileva in ciascun comune:
a) la popolazione residente;
b) la popolazione presente.
La popolazione residente censita è considerata popolazione legale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-2