Titolo III
Art. 18
18 / 43In vigore dal 1 ott 1981
La misura dei compensi per gli eventuali lavori connessi con l'esecuzione dei censimenti disposti dall'Istituto centrale di statistica di cui all'ultimo comma dell' della legge 18 dicembre 1980, n. 864, è determinata dal comitato amministrativo dell'Istituto medesimo.
I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate dall'Istituto centrale di statistica per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione e ne dispongono in relazione alle esigenze operative.
Il sindaco e il dirigente dell'ufficio provinciale di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni emanate dall'Istituto centrale di statistica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-18