Art. 15
Titolo III

Art. 15

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In vigore dal 1 ott 1981
In ogni comune capoluogo di provincia e negli altri comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti, il sindaco costituisce una commissione comunale di censimento avente il compito di facilitare le operazioni dei censimenti, fornendo ai censiti informazioni e chiarimenti sulle finalità e sulla importanza dei censimenti stessi. Tale commissione provvede inoltre agli adempimenti di cui al quarto comma del successivo . Nei rimanenti comuni è facoltà del sindaco costituire la commissione comunale di censimento. Dell'avvenuta costituzione verrà data comunicazione all'Istituto centrale di statistica, tramite il competente ufficio provinciale di censimento. La commissione, presieduta dal sindaco o da un delegato, è composta: dal, segretario comunale; dal dirigente dell'ufficio comunale di censimento; da un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni più rappresentative in sede locale, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori; dal direttore didattico, ove esista, o, in mancanza, da un insegnante elementare e, nei comuni capoluoghi di provincia, da un rappresentante del provveditorato agli studi. Nei comuni di maggiore ampiezza demografica è facoltà del sindaco integrare la commissione con altre persone, in numero non superiore a cinque, che, per la loro esperienza, per l'ufficio ricoperto o per l'attività esercitata, possano recare un utile contributo all'espletamento dei compiti della commissione stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-15