Art. 14
Titolo III

Art. 14

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In vigore dal 1 ott 1981
In ogni regione viene costituita, con provvedimento del presidente dell'istituto centrale di statistica, una commissione regionale di censimento avente il compito di fornire assistenza tecnica per la soluzione, nel quadro delle disposizioni impartite dall'ISTAT, di quesiti che dovessero sorgere in sede locale nonché di svolgere opera informativa e divulgativa sulle finalità dei censimenti. La commissione, presieduta da un funzionario dell'Istituto centrale di statistica, è composta da: due rappresentanti della regione; un rappresentante del commissario di Governo; un rappresentante dell'ufficio provinciale di censimento con sede nel comune capoluogo di regione; un rappresentante dell'ufficio comunale di censimento del comune capoluogo di regione; un rappresentante del provveditorato agli studi con sede nel comune capoluogo di regione; un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, più rappresentative in sede regionale; un rappresentante dell'ufficio regionale o interregionale di corrispondenza dell'ISTAT, con funzioni di segretario. In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano viene costituita una commissione provinciale di censimento con i compiti previsti dal primo comma del presente articolo. Tale commissione, presieduta da un funzionario della provincia autonoma, è composta da un rappresentante dell'ISTAT; un rappresentante del commissario di Governo; un rappresentante dell'ufficio provinciale di censimento; un rappresentante dell'ufficio comunale di censimento del comune capoluogo; un rappresentante del provveditorato agli studi per la provincia di Trento e un rappresentante della sovraintendenza scolastica per la provincia di Bolzano; un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, più rappresentative in sede provinciale. Le funzioni di segretario vengono svolte da un funzionario designato dall'ufficio di statistica della provincia autonoma.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-14