Titolo III
Art. 13
13 / 43In vigore dal 1 ott 1981
Sono organi periferici dell'Istituto centrale di statistica, ai fini dei censimenti:
a) Gli uffici provinciali di censimento, aventi il compito di coordinare le operazioni di censimento nell'ambito della provincia.
Essi provvedono a svolgere assidua opera di vigilanza ed assistenza diretta ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni affidate agli uffici comunali di censimento, secondo il calendario predisposto dall'Istituto centrale di statistica.
La qualifica e le attribuzioni di ufficio provinciale di censimento spettano all'ufficio provinciale di statistica presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, nelle province ove tale ufficio non esiste, all'ufficio che ne ha assunto le funzioni. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero il dirigente dell'ufficio che ha assunto le funzioni dell'ufficio provinciale di statistica, assume le funzioni di dirigente dell'ufficio provinciale di censimento.
Per i compiti di vigilanza e di assistenza durante le varie fasi di censimento, gli uffici provinciali di censimento si avvalgono di appositi ispettori provinciali scelti fra i propri funzionari nonché fra quelli degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle prefetture e di altri uffici della pubblica amministrazione.
b) Gli uffici comunali di censimento, aventi il compito di svolgere le varie operazioni di censimento nell'ambito dei rispettivi territori.
La qualifica e le attribuzioni di ufficio comunale di censimento spettano: 1) all'ufficio comunale di statistica istituito a norma della legge 16 novembre 1939, n. 1823, o comunque esistente; 2) all'ufficio che sarà costituito dal sindaco nei comuni in cui non esiste l'ufficio comunale di statistica.
Nei comuni di cui al punto 1) il dirigente dell'ufficio comunale di statistica assume le funzioni di dirigente dell'ufficio comunale di censimento; negli altri comuni la qualifica di dirigente dell'ufficio comunale di censimento spetta al segretario comunale oppure a persona tecnicamente idonea da lui delegata. In ogni caso, il segretario comunale è responsabile del funzionamento dell'ufficio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-13