Titolo I
Art. 1
1 / 43In vigore dal 1 ott 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' della legge 18 dicembre 1980, n. 864, concernente il finanziamento dei 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato;
Visti l' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228;
Sentita la commissione consultiva interregionale di cui all' della legge 16 maggio 1970, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Decreta:
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Il dodicesimo censimento generale della popolazione ed il 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato hanno luogo, rispettivamente, nei giorni di domenica 25 e lunedi 26 ottobre 1981;
In occasione del censimento della popolazione viene effettuato anche il censimento generale delle abitazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-1