Art. 1
Titolo I

Art. 1

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In vigore dal 1 ott 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l' della legge 18 dicembre 1980, n. 864, concernente il finanziamento dei 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato; Visti l' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228; Sentita la commissione consultiva interregionale di cui all' della legge 16 maggio 1970, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: . Il dodicesimo censimento generale della popolazione ed il 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato hanno luogo, rispettivamente, nei giorni di domenica 25 e lunedi 26 ottobre 1981; In occasione del censimento della popolazione viene effettuato anche il censimento generale delle abitazioni.
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