Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 7 feb 1982
L'art. 252, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo degli iscritti alle scuole non può essere superiore a diciotto, per i tre anni di corso". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 settembre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 140
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-22;866#art-4