Art. 1
1 / 1In vigore dal 7 feb 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di architettura di Venezia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
L'art. 3 è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 3. - L'Istituto universitario di architettura di Venezia comprende i seguenti istituti scientifici e laboratori ufficiali:
istituto di analisi critica e storica;
istituto di analisi economica e sociale del territorio;
istituto di pianificazione territoriale e urbanistica;
istituto di teoria e tecnica della progettazione edilizia;
istituto di teoria e tecnica della progettazione urbana;
laboratorio di scienza delle costruzioni;
laboratorio cartografico, di rilievo, documentazione e catalogazione;
laboratorio di documentazione statistica e di calcolo.
Detti istituti e laboratori potranno essere integrati con altri progressivamente, con deliberazione del consiglio di facoltà che fissa le relative competenze, i regolamenti di funzionamento ed i finanziamenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 144
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-22;865#art-1