Art. 3
3 / 3In vigore dal 30 gen 1982
Alla parte V, titolo II, disposizioni particolari per le varie facoltà, dopo l'attuale art. 85, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli concernenti l'ordinamento didattico del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria:
Art. 86. - Per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.
Gli insegnamenti specificamente odontostomatologici di ordine clinico comportano un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.
Gli studenti iscritti al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esami.
Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, deve prevedere da parte dei componenti dell'organico un'assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.
Art. 87. - Ai fini delle propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella:
=====================================================================
Non si può essere ammessi a |
sostenere l'esame di: |Se non si è superato l'esame di:
=====================================================================
Fisiologia umana e dell'apparato |Istituzioni di anatomia umana
stomatognatico |normale e dell'apparato
|stomatognatico
---------------------------------------------------------------------
|Chimica
---------------------------------------------------------------------
|Biologia generale applicata agli
Patologia generale |studi medici
---------------------------------------------------------------------
|Fisica medica
---------------------------------------------------------------------
Patologia speciale medica e |
metodologia clinica (compresa la |Fisiologia umana e dell'apparato
pediatria) |stomatognatico
---------------------------------------------------------------------
Patologia speciale chirurgica e |
propedeutica clinica |Patologia generale
---------------------------------------------------------------------
|Patologia speciale medica e
|metodologia clinica (compresa la
Clinica odontostomatologica |pediatria)
---------------------------------------------------------------------
|Patologia speciale chirurgica e
|propedeutica clinica
---------------------------------------------------------------------
|Istituzioni di anatomia ed
|istologia patologica
---------------------------------------------------------------------
|Patologia speciale
|odontostomatologica
---------------------------------------------------------------------
|Chirurgia speciale
|odontostomatologica
Art. 88. - Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti fra i complementari ed aver inoltre seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.
L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.
I laureati debbono fin dall'inizio dell'ultimo anno di corso scegliere la cattedra presso la quale intendono svolgere la loro tesi.
Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei Conti, addì 31 dicembre 1981
Registro n. 136 Istruzione, foglio n. 115
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-22;829#art-3