Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 gen 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta. Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso. . L'art. 5, relativo alle lauree e diplomi conferiti nell'Università, per quanto si riferisce alla facoltà di medicina e chirurgia, è così riformulato: "Nella facoltà di medicina e chirurgia: la laurea in medicina e chirurgia e la laurea in odontoiatria e protesi dentaria". L'art. 6, primo comma, è così riformulato: "Gli studi per il conseguimento di ciascuna laurea durante quattro anni, fatta eccezione per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria per il cui conseguimento gli studi hanno la durata di cinque anni divisi in un biennio e in un triennio e per la laurea in medicina e chirurgia per il cui conseguimento gli studi hanno la durata di sei anni divisi in tre bienni".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-22;829#art-1