Art. 1
1 / 1In vigore dal 29 gen 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuti la particolare necessità di approvare le, nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Il secondo comma dell'art. 305, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, è sostituito dal seguente:
"Alla scuola sono ammessi settantacinque iscritti per i cinque anni di corso".
Il secondo comma dell'art. 390, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia, è sostituito dal seguente:
"Il numero massimo di allievi ogni anno è di dodici".
Il secondo comma dell'art. 399, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è sostituito dal seguente:
"Saranno ammessi non più di venti iscritti".
L'art. 403, relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia medica, è sostituito dal seguente:
"Alla scuola possono iscriversi laureati in medicina e chirurgia per un numero massimo di dieci per anno di corso e, complessivamente, di quaranta iscritti per l'intero corso di studi".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi ft dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1981
Registro n. 136 Istruzione, foglio n. 107
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-22;825#art-1