Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 dic 1981
N. 654. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, tre posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati: uno allo istituto di geochimica applicata della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo, uno all'istituto di clinica chirurgica IV della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma e uno all'istituto di clinica ortopedica e traumatologica della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino. Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1981 Registro n. 107 Istruzione, foglio n. 191
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