Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 7 gen 1982
L'art. 294, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, è sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di clinica medica I e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di dodici per anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia clinica; farmacologia clinica; chimica clinica, coprologia, parassitologia; genetica; biostatistica ed epidemiologia. 2° Anno: clinica medica generale (triennale); clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale); anatomia ed istologia patologica (biennale); fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale); radiologia e medicina nucleare (biennale); scienza dell'alimentazione e dietetica. 3° Anno: clinica medica generale; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas; anatomia ed istologia patologica; fisiopatologia e semeiotica digestiva; radiologia e medicina nucleare; endoscopia digestiva (biennale). 4° Anno: clinica medica generale; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas; endoscopia digestiva; terapia intensiva; gastroenterologia pediatrica; elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas. È obbligatoria la frequenza ai fini dell'apprendimento durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri medici e di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola. Il consiglio di facoltà, su parere del direttore, potrà inserire materie complementari in numero non superiore a sei per la totalità del corso. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali e triennali, invece, sarà dato l'esame alla fine del biennio e del triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista di gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-07;756#art-4