Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 gen 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, n. 587; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Udine e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con il decreto sopraindicato, è modificato come appresso: Articolo unico Art. 42 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in "conservazione dei beni culturali", indirizzo: beni archivistici e librari, è aggiunto l'insegnamento di "letteratura medievale e umanistica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 settembre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1981 Registro n. 123 Istruzione, foglio n. 381
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-07;753#art-1