Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 13 set 1981
In applicazione dell'art. 66, quarto e quinto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale della carriera direttiva amministrativa e al restante personale non docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e della Accademia nazionale di arte drammatica e di danza si applicano le norme rispettivamente previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-23;507#art-7