Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 13 set 1981
A decorrere dal 1 febbraio 1981 gli importi annui lordi dell'indennità di cui al primo comma dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, spettanti ai direttori di ruolo e incaricati delle istituzioni di cui al precedente sono aumentati di L. 500.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-23;507#art-5