Art. 3
3 / 8In vigore dal 13 set 1981
La classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici risultanti dall'applicazione del precedente sono attribuiti con decorrenza dal 1 febbraio 1981.
Qualora non vi sia coincidenza tra l'anzianità determinata ai sensi del medesimo in sede di inquadramento nel livello di appartenenza e l'anzianità corrispondente alle classi e aumenti biennali in cui è articolato il livello stesso, è conferita la classe o aumento biennale immediatamente inferiore, con l'attribuzione dell'anzianità residua ai fini del conseguimento della classe o aumento biennale di stipendio successivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-23;507#art-3