Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 set 1981
Inquadramento nei nuovi livelli retributivi del personale di cui al precedente in servizio di ruolo alla data del 1° febbraio 1981, è effettuato sulla base della anzianità di servizio determinata alla data del 31 gennaio 1981, secondo le modalità indicate nei successivi commi. Per il personale già compreso nella tabella F, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, si computa nel livello retributivo di inquadramento sia l'anzianità di servizio maturata fino alla data di decorrenza giuridica fissata dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, sia quella relativa ai periodi di servizio successivamente prestati. Per il personale docente già compreso nella tabella F, quadro II, annessa al predetto decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, l'anzianità di servizio maturata fino alla data di decorrenza giuridica fissata dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, si computa, per i primi dodici anni di anzianità giuridica, nel settimo livello retributivo, con la progressione relativa alla qualifica di inquadramento di cui al precedente ; la differenza tra lo stipendio risultante e quello iniziale del livello stesso si aggiunge allo stipendio iniziale del livello di inquadramento. Alla anzianità corrispondente a tale importo si aggiunge l'ulteriore anzianità maturata fino al 31 gennaio 1981. Per il personale docente, già compreso nella tabella F, quadro III, annessa al predetto decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, l'anzianità maturata fino alla data di decorrenza giuridica fissata dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché i periodi di servizio successivamente prestati nella settima qualifica si computano nel settimo livello retributivo, con la progressione relativa alla qualifica di inquadramento di cui al precedente ; la differenza tra lo stipendio risultante e quello iniziale del livello stesso si aggiunge allo stipendio iniziale del livello di inquadramento. All'anzianità corrispondente a tale importo si aggiunge l'ulteriore anzianità relativa al servizio prestato nell'ottava qualifica fino ai 31 gennaio 1981. Per il restante personale docente di cui al precedente l'anzianità è determinata con i medesimi criteri previsti per il corrispondente personale della scuola dall' del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. Per i direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, all'anzianità relativa al servizio prestato nel ruolo del personale docente di provenienza, determinata con i criteri previsti dai precedenti commi per il corrispondente personale, si aggiungono nel livello spettante per la qualifica di inquadramento i periodi di servizio prestato nel ruolo direttivo, ivi compresi quelli derivanti da eventuali benefici economici e di carriera maturati alla data del 31 gennaio 1981, secondo l'ordinamento preesistente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, esclusi quelli riferiti ai servizi sopra contemplati. L'anzianità ed i benefici, che in base alle vigenti disposizioni sono attribuiti ai soli fini economici, si computano unicamente per l'attribuzione di aumenti periodici biennali, anche convenzionali, in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della classe di inquadramento.
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