Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 13 set 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391; Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1979-1981, conclusi il 23 luglio 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. e i sindacati della scuola ad essa aderenti, nonché i sindacati autonomi S.N.I.A. e SNALS-CONFSAL; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; Decreta: . Con decorrenza 1 febbraio 1981 al personale docente, agli assistenti delle accademie di belle arti, agli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica, ai pianisti accompagnatori dei corsi normali, dei corsi superiori e di perfezionamento della Accademia nazionale di danza e ai direttori dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, inquadrati nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali: sesta qualifica..................... L. 4.716.000 settima qualifica.................... L. 5.400.000 ottava qualifica.................... L. 6.300.000 Al compimento di tre, sei, otto, dieci, dodici, quattordici, sedici e diciotto anni di anzianità di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza, sono attribuite successive classi di stipendio con un aumento costante dell'8 per cento dello stipendio iniziale di livello. Per il personale docente già inquadrato, ai sensi dell'art. 66 della legge n. 312/80, nella qualifica ottava le classi stipendiali successive all'iniziale sono attribuite al compimento di tre, sei, nove, dodici, quindici, diciotto, venti e ventidue anni di anzianità di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza. Per ogni biennio di servizio prestato senza demerito nella medesima classe stipendiale sono corrisposti aumenti periodici in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della classe stessa. Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio sono altresì attribuiti o anticipati, per nascita di figli o altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti, aumenti periodici biennali, anche convenzionali, del 2,50 per cento dello stipendio della classe stessa, riassorbibili al conseguimento della classe di stipendio successiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-23;507#art-1