Art. 9 · Esercizio del servizio radiotelevisivo mediante gli impianti esistenti
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai

Art. 9

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Esercizio del servizio radiotelevisivo mediante gli impianti esistenti

In vigore dal 6 ott 1981
Il servizio radiotelevisivo oggetto della presente convenzione è esercitato, salvo quanto disposto nei successivi articoli, con gli impianti esistenti mediante: a) tre reti radiofoniche a modulazione d'ampiezza e tre a modulazione di frequenza per la diffusione circolare via radio di almeno tre programmi; mediante tali reti è possibile anche la diffusione di un programma articolato in ambito regionale; b) cinque canali per la filodiffusione radiofonica, tre dei quali destinati alla simultanea trasmissione dei programmi radiofonici di cui alla precedente lettera e due alla trasmissione di altri programmi. La RAI ha la facoltà di utilizzare un sesto canale di filodiffusione per consentire l'ascolto stereofonico di programmi trasmessi dagli altri canali; c) tre reti televisive per la diffusione circolare via radio di altrettanti programmi; una di tali reti è idonea anche ad una separata e contemporanea utilizzazione per la diffusione di programmi articolati in ambito regionale. La consistenza degli impianti alla data di stipula della presente convenzione, ivi compresi quelli destinati ai servizi previsti da convenzioni aggiuntive ai sensi degli della legge 14 aprile 1975, n. 103, risulta dall'allegato A. La durata di diffusione dei programmi non potrà essere inferiore a: una media annua di 45 ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera a); una media annua di 24 ore giornaliere complessive per i due canali della filodiffusione destinati, ai sensi della lettera b), alla trasmissione di programmi diversi e autonomi da quelli di radiodiffusione sonora; una media annua di 20 ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera c), di cui non meno di 2/3 a colori. Ciascuna delle anzidette durate sarà calcolata considerando tutti i programmi effettuati, qualunque ne siano la natura, il contenuto e la provenienza e tenendo conto, per le trasmissioni regionali e sub-regionali, dell'ambito della diffusione, mediante una ponderazione basata sulla relativa popolazione. La percentuale massima dei messaggi pubblicitari radiofonici e televisivi del 5%, di cui all' della legge 14 aprile 1975, n. 103, va riferita rispettivamente all'ammontare annuale effettivo delle ore di diffusione di programmi radiofonici e televisivi, così come definiti nel comma precedente.
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