Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 4
4 / 30Utilizzazioni particolari degli impianti
In vigore dal 6 ott 1981
La RAI ha la facoltà di utilizzare i propri impianti tecnici, purchè non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorra alla equilibrata gestione aziendale, per la predisposizione e il transito dei programmi radiofonici e televisivi da e per l'estero richiesti da organismi radiotelevisivi di altri Paesi, informandone, con relazioni periodiche, l'amministrazione.
La stessa concessionaria, inoltre, semprechè non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorra all'equilibrata gestione aziendale, può utilizzare i propri impianti tecnici, previa richiesta o autorizzazione di volta in volta dell'amministrazione, per:
a) l'organizzazione e la realizzazione di conferenze radiotelevisive, secondo le norme vigenti e alle condizioni che dall'amministrazione saranno stabilite, sentita la società concessionaria;
b) l'organizzazione e la realizzazione, alle condizioni e secondo le norme vigenti, di programmi televisivi a circuito chiuso;
c) il transito dei programmi radiofonici e televisivi nell'ambito del territorio nazionale, secondo le norme vigenti, alle condizioni che dall'amministrazione saranno stabilite, sentita la società concessionaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-10;521#art-cti-4