Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 3
3 / 30Attività collaterali
In vigore dal 6 ott 1981
La RAI provvede alla conservazione ed alla diffusione delle proprie produzioni artistiche e culturali e di quelle comunque connesse alle attività istituzionali, nonché, in genere, alle inerenti attività commerciali.
Essa può, pertanto, esercitare le correlative attività economiche editoriali, libraria, discografica, di supporti audiovisivi, di sfruttamento cinematografico, teatrale e concertistico, di vendita dei programmi e di utilizzazione dei diritti da loro derivanti, di conseguimento e sfruttamento di brevetti, di assistenza e collaborazione tecnica a terzi e simili - purchè esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
La pubblicità radiofonica e televisiva è ammessa nei limiti previsti dalla legge e in conformità agli indirizzi generali stabiliti in materia dalla competente commissione parlamentare.
Allo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi la RAI potrà provvedere direttamente o a mezzo di società controllate, nel cui ambito la società concessionaria informerà la sua attività alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in attuazione degli indirizzi generali dettati dalla commissione parlamentare sulla base di quanto specificamente disposto da tale legge.
Non è ammessa la partecipazione della RAI a società di persone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-10;521#art-cti-3