Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 27
27 / 30Estensione e durata della concessione
In vigore dal 6 ott 1981
La concessione si estende a tutto il territorio della Repubblica.
Essa ha la durata di sei anni a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che approva la presente convenzione ed è rinnovabile per un periodo non superiore, ai sensi dell' della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-10;521#art-cti-27