Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
Art. 22
22 / 30Deposito cauzionale
In vigore dal 6 ott 1981
A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la società concessionaria è tenuta a costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 300 milioni in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.
Qualora il deposito risulti diminuito in conseguenza dei prelievi effettuati per penalità o per altre ragioni, esso deve essere reintegrato dalla società concessionaria entro un mese dalla data di notificazione del prelievo.
In caso di ritardo nella reintegrazione del deposito cauzionale si applicano le disposizioni previsto nell' della presente convenzione per il ritardo pagamento del canone di concessione.
Qualora il ritardo superi un anno l'amministrazione ha la facoltà di applicare alla società concessionaria la sanzione prevista nel successivo .
Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.
L'amministrazione ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili verso la società concessionaria sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la società concessionaria è tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-10;521#art-cti-22