Art. 21 · Canone di concessione
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai

Art. 21

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Canone di concessione

In vigore dal 6 ott 1981
La RAI corrisponderà un canone annuo del 4,50%, di cui 2,50% all'amministrazione e 2% al Ministero del tesoro, su tutti i proventi lordi imputabili alla competenza dell'esercizio (fanno quindi eccezione gli introiti non costituenti proventi quali gli interessi attivi, i contributi per interessi sui mutui, le entrate derivanti da trasformazioni patrimoniali e da accensione di mutui, le somme recuperate o rimborsate da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici quale corrispettivo per l'avvenuta effettuazione di servizi speciali, gli sconti e gli abbuoni concessi dai fornitori su spese già contabilizzate), con esclusione della quota sui canoni attribuita all'Accademia di Santa Cecilia ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 56, e successive modificazioni. La percentuale del canone di cui al precedente comma, di spettanza del Ministero del tesoro, resta destinata per finanziare manifestazioni teatrali e musicali all'interno e all'estero. Il versamento del canone dovrà essere effettuato non oltre trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-10;521#art-cti-21