Art. 20 · Attrezzature tecniche accessorie
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai

Art. 20

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Attrezzature tecniche accessorie

In vigore dal 6 ott 1981
I mezzi destinati allo svolgimento del servizio saranno dotati delle necessarie attrezzature tecniche per la trasmissione di segnali di controllo e di telecomando e di tutti gli altri dati ed informazioni occorrenti al loro funzionamento, nonché di collegamenti telefonici di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-08-10;521#art-cti-20